Contributi integrativi versati alla Cassa Forense: escluso l’obbligo di restituzione

Nei casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne i soli contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, tenuto conto della funzione solidaristica degli stessi. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29641.

La Corte d’appello territoriale condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire ad un avvocato i contributi integrativi dichiarati dalla Cassa stessa inefficaci ai fini pensionistici a causa del contemporaneo svolgimento da parte del professionista di attività incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’obbligo di restituzione dei contributi integrativi potesse farsi discendere dagli artt. 22, I. n. 576/1980, e dall’art. 4 del Regolamento generale della Cassa, assimilando, altresì, la fattispecie di causa a quelle in cui la restituzione dei contributi consegua ad un provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposto dal competente Consiglio dell’Ordine.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e deciso nel merito la causa con il rigetto della domanda proposta dall’avvocato sulla base del principio di diritto, disatteso dai giudici del gravame, secondo cui in tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici dell’anno o degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.